1. Ai fini dell'accesso alla procedura di concordato con i creditori la persona fisica, o le persone fisiche in caso di domanda
a) non essere soggetta alle procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) percepire reddito o essere titolare, anche solo pro-quota, di beni mobili o immobili;
c) risiedere nel territorio dello Stato italiano o essere cittadino italiano sebbene domiciliato o residente all'estero;
d) essere meritevole sulla base dei criteri individuati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15;
e) essere insolvente, ovvero trovarsi in una situazione di difficoltà finanziaria non temporanea.
2. Per accedere alla procedura di cui alla presente legge è altresì necessario che tutti i rapporti obbligatori siano sorti in Italia o siano comunque regolati dalla legge italiana e che si tratti di debiti contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia del sovraindebitato.
3. Nel caso in cui i beni del sovraindebitato non siano sufficienti a garantire un eventuale piano di rientro, presupposto per l'accesso alla procedura di concordato è che la domanda sia sottoscritta da uno o più terzi, preferibilmente appartenenti alla famiglia del sovraindebitato, che danno il loro consenso a partecipare alla procedura con tutti o con parte dei loro beni mobili o immobili.